CHI SIAMO
STATUTO

STATUTO UPI PUGLIA
(TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPROVATE DALL’ASSEMBLEA GENERALE CON DELIBERAZIONE N.8 DEL 26 OTTOBRE 2009)

ART. 1 - ISTITUZIONE
È istituita dal 1954 l’Unione Regionale delle Province Pugliesi, associazione senza scopo di lucro che assume la denominazione di “UPI Puglia”.

ART. 2 - SOCI
Sono soci dell’Unione le Province della Puglia che liberamente vi aderiscono. Le Province pertanto assumono i diritti e gli obblighi di associate agli effetti del presente Statuto.
> ART. 3 - SEDE
L’UPI Puglia ha sede legale nel capoluogo della Regione, nel Palazzo della Provincia, in Bari, sino a quando non disporrà di una propria sede distinta.
Presso la Provincia del Presidente dell’Unione funzionerà una sede operativa per le esigenze connesse alle funzioni presidenziali di coordinamento.
Con deliberazione del Comitato Direttivo potranno attivarsi altre sedi operative nelle Province associate, nonché nella Capitale della Repubblica.
All’Unione si applica quanto previsto dalla Parte III (“Associazioni degli Enti Locali”) del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali.

ART. 4 - FINALITÀ
L’UPI Puglia promuove e potenzia, nel rispetto dell’autonomia delle Province associate e dei rispettivi Statuti, l’attività delle Amministrazioni Provinciali sulla base dei principi indicati nell’ordinamento dell’Unione Europea, nella Costituzione e nelle leggi statali e regionali inerenti il sistema degli Enti Locali, assicurando il coordinamento delle attività delle Province stesse.
L’UPI Puglia si propone le seguenti finalità:
a) Rappresentare gli interessi collettivi delle popolazioni e dei territori delle Province Pugliesi nei confronti dell’Unione Europea, del Parlamento nazionale, del Governo, degli organi della Regione Puglia e di ogni altra istituzione locale;
b) Svolgere opera di coordinamento delle iniziative per programmi e piani di sviluppo sociale ed economico di ambito interprovinciale, di valorizzazione del territorio e tutela ambientale nonché di assistenza e di consulenza amministrativa a favore degli Enti locali del proprio territorio che ne facciano richiesta anche attraverso la partecipazione di Enti pubblici e/o privati, quali società di capitali, consorzi, associazioni e comitati;
c) Valorizzare la posizione e la funzione dell'Ente Provincia nell'ordinamento democratico dello Stato nel quadro di sviluppo del sistema delle autonomie locali perseguendo il decentramento nel rispetto dei principi di solidarietà, sussidiarietà e pari dignità degli enti locali sulla base dei principi indicati dalla Costituzione e dal Testo Unico sugli Enti Locali 267/2000;
d) Esaminare e formulare proposte sui problemi istituzionali,politico-amministrativi, economici e sociali, di programmazione, di valorizzazione e tutela del territorio e dell'ambiente, d'intesa anche con gli altri Enti locali della regione e le loro associazioni, allo scopo di attuare tutte le iniziative dirette a realizzare concreti obiettivi per un’organica politica di sviluppo regionale;
e) Prevedere la partecipazione ad attività progettuali, scambi di esperienze e rapporti sistematici con altre realtà nazionali ed internazionali, in particolare europee, per favorire la diffusione di innovazioni nell’ambito di politiche rivolte allo sviluppo sociale, economico e alla solidarietà fra i popoli;
f) Promuovere iniziative tra le Province e gli Organi statali, regionali, sub-regionali e locali, la società civile, le Associazioni di categoria, Associazioni sindacali e sociali su tutte le problematiche di carattere provinciale, di rilievo regionale e nazionale;
g) Promuovere e partecipare ai coordinamenti ed attività con altre UPI regionali e con l’UPI nazionale per contribuire alla crescita di un’organizzazione federale fondata sulle realtà regionali e ad un tempo unitaria;
Per il raggiungimento di tali obiettivi l’UPI Puglia predispone strumenti adeguati di comunicazione interna ed esterna e prevede momenti formativi ed informativi. Organizza e partecipa a convegni e dibattiti, pubblica studi, atti e ricerche in proprio o in collaborazione con altri enti, organismi ed associazioni.

ART. 5 - ORGANI
Sono Organi dell’UPI Puglia:
1. L’Assemblea Generale;
2. Il Comitato Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente;
5. Il Presidente Onorario;
6. La Consulta dei Saggi;
7. Il Direttore Generale;
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6 - L’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale è costituita:
a) dai componenti del Comitato Direttivo;
b) da quattro membri designati da ciascun Consiglio Provinciale nel proprio seno, con garanzia di rappresentanza della minoranza.

ART. 7 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA GENERALE
1. L’Assemblea Generale svolge le seguenti funzioni:
a) definisce le linee politico-programmatiche dell’Unione e gli indirizzi dei bilanci annuali;
b) approva lo Statuto e le modifiche allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea;
c) approva il Conto Consuntivo e il Bilancio di Previsione e le allegate relazioni dei Revisori dei Conti;
d) nomina fra i propri componenti, con voto limitato a due, il Collegio dei Revisori, composto da tre unità, e ne indica il Presidente;
e) nomina fra i propri componenti i delegati all’Assemblea Generale dell’UPI;
f) dibatte i problemi e gli aspetti più rilevanti e significativi delle attività e delle azioni propositive delle Province;
g) propone al Comitato Direttivo iniziative ed orientamenti sui temi delle autonomie locali e sulle attività delle Province Pugliesi;
h) esamina ogni altra questione che sia sottoposta ad essa dal Comitato Direttivo;
i) opera per la realizzazione degli scopi statutari e provvede a quanto occorre per il regolare funzionamento dell’Unione;
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
Per la validità della riunione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti dell’Assemblea. In seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno trascorsa un’ora dalla prima convocazione, per la validità della riunione, sarà sufficiente la presenza di almeno sette componenti.
3. In via straordinaria potrà riunirsi tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti o due componenti del Comitato Direttivo.
4. La convocazione della sessione ordinaria, con il relativo elenco degli argomenti da trattarsi, dovrà essere comunicata agli interessati almeno 5 gg. prima della data fissata per l’adunanza. Tuttavia, nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni sono palesi, ad eccezione di quelle concernenti questioni di carattere personale, per le quali si procederà a votazione segreta.
6. I componenti dell’Assemblea, per la partecipazione alle riunioni, hanno diritto alla corresponsione di un gettone di presenza fissato in conformità a quanto stabilito dall’UPI nazionale per i componenti dei relativi organi collegiali, mentre il rimborso delle spese di viaggio per detta partecipazione sarà a carico delle Province di appartenenza.
7. L’Assemblea Generale, nel caso di elezioni che interessino una o più Province, provvede dopo il rinnovo dei Consigli Provinciali, alla surroga degli organismi eletti, in occasione della prima convocazione.
8. Nel caso in cui la natura dell'argomento lo richieda, il Presidente potrà disporre che alle predette riunioni, occorrendo, partecipino esperti dell’UPI Puglia e funzionari delle rispettive Province.
9. Allo scadere del mandato del Comitato Direttivo, l'Assemblea Generale è convocata dal Presidente in carica.

ART. 8 - IL COMITATO DIRETTIVO
1. Il Comitato Direttivo è composto dai Presidenti delle Giunte Provinciali della Puglia, con facoltà di delega.
2. Il Comitato Direttivo dura in carica per un intero ciclo amministrativo.
3. I componenti del Comitato Direttivo, per la partecipazione alle riunioni, hanno diritto alla corresponsione di un gettone di presenza, con le stesse modalità previste per i componenti dell’Assemblea.

ART. 9 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO
1. Il Comitato Direttivo:
a) elegge, dopo il rinnovo dei Consigli Provinciali, il Presidente ed il Vice Presidente;
b) approva le proposte di Bilancio preventivo e di Conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea Generale;
c) stabilisce la data di convocazione dell’Assemblea Generale;
d) formula le proposte da iscrivere all’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea Generale;
e) esegue le deliberazioni dell’Assemblea Generale, curandone l’attuazione degli indirizzi politici e programmatici ed adottando, a tal fine, tutti i provvedimenti necessari che non siano riservati ad altri Organi;
f) fissa la misura del contributo associativo delle rispettive Province con le modalità previste dall’art.19;
g) delibera la partecipazione ad Enti pubblici e/o privati quali società di capitali, consorzi, associazioni o comitati;
h) conferisce l’incarico al Direttore Generale dell’Unione;
i) conferisce l’incarico al Ragioniere Economo;
j) provvede alle nomine di competenza dell’UPI Puglia;
k) promuove studi e proposte, nonché ogni altra iniziativa atta al perseguimento dei fini dell’Unione;
l) istituisce e scioglie tavoli tecnici secondo quanto stabilito dall’art.16;
m) approva il Regolamento di contabilità;
n) approva il Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti;
2. Il Comitato Direttivo si riunisce periodicamente per iniziativa del Presidente o su richiesta di un quinto dei suoi componenti. La convocazione scritta, con il relativo elenco degli argomenti da trattarsi, dovrà essere comunicata almeno 5 gg. prima della data fissata. Nei casi d’urgenza dovrà essere comunicata almeno 24 ore prima.
3. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e le stesse sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 10 - IL PRESIDENTE
1. Il Presidente dell’Unione è eletto dal Comitato Direttivo fra i propri membri.
2. Egli rappresenta l’Unione Regionale delle Province Pugliesi e ne è il legale rappresentante, convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Comitato Direttivo.
3. Adotta i provvedimenti necessari per attuare le decisioni degli Organi.
4. Dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo e compie ogni altra attività necessaria ad assicurare il funzionamento dell’Ente.
5. Adotta, nei casi d’urgenza, proprie determinazioni da sottoporre alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta utile.
6. Firma gli atti, la corrispondenza ed i documenti di liquidazione delle spese, nonché gli atti previsti dal Regolamento di contabilità, qualora tale attività non sia stata dallo stesso espressamente delegata al Direttore Generale.
7. Nomina con proprio atto, scegliendolo intuitu personae, il Responsabile delle Relazioni Esterne dell’Unione.
8. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente dell’UPI Puglia.

ART. 11 – IL VICE PRESIDENTE
1. Il Vice Presidente è nominato dal Comitato Direttivo.
2. Esercita le funzioni del Presidente nel caso in cui quest’ultimo per impedimento temporaneo ritenga opportuno delegare le stesse.
3. Sostituisce il Presidente ed il Presidente Onorario in caso di impedimento.

ART.12 – IL PRESIDENTE ONORARIO
1. Il Presidente dell’UPI Puglia al quale è subentrato il Presidente in carica assume il ruolo di Presidente Onorario di UPI Puglia.
2. Il Presidente Onorario convoca e presiede la Consulta dei Saggi e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Direttivo e dell’Assemblea.
3. In caso di impedimento, il Presidente Onorario è sostituito dal Vice Presidente di UPI Puglia.

ART.13 – LA CONSULTA DEI SAGGI
1. La Consulta dei Saggi è organo consultivo del Presidente di UPI Puglia ed è composta dai Presidenti dell’UPI Puglia non più in carica.
2. La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente Onorario, nonché ogni volta che ne faccia richiesta un terzo dei Componenti.
3. La Consulta si propone di:
a) sostenere e valorizzare l’Ente provinciale e la sua funzione in difesa della democrazia e delle Autonomie locali mediante studi, pubblicazioni, convegni, conferenze;
b) mettere a disposizione della società pugliese le competenze acquisite da ciascun Componente nel corso della propria esperienza professionale, nonché dell’esperienza amministrativa e politica acquisita nel corso dei proprio mandato di Presidenza;
c) conservare e rafforzare il vincolo di colleganza, stima ed amicizia al di sopra di ogni diversità di posizioni politiche.
4. I lavori della Consulta sono diretti dal Presidente Onorario di UPI Puglia.
5. I Componenti della Consulta esercitano la loro attività a titolo gratuito.
6. La Segreteria di UPI Puglia redige il verbale delle riunioni della Consulta.

ART. 14 – IL DIRETTORE GENERALE
1. È nominato dal Comitato Direttivo.
2. È organo di consulenza dell’Assemblea, del Comitato Direttivo e del Presidente.
3. Ha compiti di direzione riguardo alla gestione dell’organizzazione interna e dei servizi agli associati, assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, facendosi coadiuvare dal personale necessario, sottoscrivendo i verbali dei lavori dei vari organi insieme al Presidente.
4. Dirige il personale e la struttura tecnica individuata dal Comitato Direttivo a supporto dell’attività dell’Unione.
5. Compie ogni altra funzione relativa agli adempimenti amministrativi e burocratici, incluse le funzioni ad esso delegate dal Presidente.
6. L’incarico è revocabile dal Comitato Direttivo ad nutum in qualsiasi momento.

ART. 15 - DIPARTIMENTI
1. Per il miglior coordinamento delle attività e per lo studio dei diversi problemi, riguardanti i settori di attività e d’iniziativa di competenza delle Province, il Comitato Direttivo può istituire Dipartimenti, definendone le modalità di funzionamento tramite apposito Regolamento.
2. I Dipartimenti sono composti dai Consiglieri provinciali componenti l’Assemblea Generale, tra i quali viene eletto un Presidente ed un Vice Presidente, su proposta del Comitato Direttivo.
3. Esaminano le problematiche che vengono loro sottoposte dagli Organi di cui all’art.5 ed ad essi riferiscono. Si avvalgono della collaborazione e della consulenza di esperti, di tecnici e studiosi.
4. Le proposte sono sottoposte al Comitato Direttivo per la deliberazione nella prima riunione utile.

ART. 16 - TAVOLI TECNICI
1. Per il miglior coordinamento delle attività e per lo studio d’iniziative riguardanti competenze delle Province che hanno particolare rilevanza strategica per la programmazione e lo sviluppo organico regionale, il Comitato Direttivo può istituire Tavoli tecnici definendone le modalità di funzionamento.
2. I Tavoli sono composti dagli Assessori, titolari delle deleghe relative ai settori interessati, tra i quali viene eletto a rotazione un Coordinatore.
3. Esaminano problematiche che vengono loro sottoposte dagli Organi di cui all’art.5 ed ad essi riferiscono. Si possono avvalere della collaborazione e della consulenza di esperti, di tecnici e studiosi.
4. Le proposte dei Tavoli tecnici sono sottoposte al Comitato Direttivo per la deliberazione nella prima riunione utile.

ART. 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. L’Assemblea Generale dell’UPI Puglia elegge tra i suoi componenti tre Revisori, privilegiando le specifiche competenze professionali e tra questi indica il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica per tutto il ciclo amministrativo per il quale viene nominato.
3. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
4. Il Collegio dei Revisori redige un verbale delle riunioni, verifiche e decisioni adottate.
5. Il Collegio dei Revisori è tenuto ad esprimere il proprio parere sulla proposta di Bilancio di previsione sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Generale nonché sulle variazioni al Bilancio.
6. Il Conto Consuntivo è sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario e la relativa relazione dovrà essere approvata dall’Assemblea Generale.
7. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

ART. 18 - BILANCIO E CONTABILITÀ
1. L’esercizio finanziario dell’Unione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di previsione redatto osservando i principi dell’unità, annualità, universalità, integrità e veridicità, corredato da una relazione programmatica unitamente alla relazione dell’organo di revisione, è deliberato dall’Assemblea Generale entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverso termine di proroga stabilito per le Province.
3. Il Conto Consuntivo con i risultati della gestione, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è deliberato dall’Assemblea Generale entro il 30 aprile dell’anno successivo.
4. Il regolamento di contabilità è approvato dal Comitato Direttivo, su proposta del Direttore Generale.
5. Le entrate ordinarie dell'Unione derivano dalle quote annuali fissate a carico di ogni singola Provincia dal Comitato Direttivo.
6. Al rendiconto vanno allegati l'estratto del conto corrente bancario completo di tutti i movimenti nonché i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa, comprese le relative deliberazioni degli Organi di cui all’art. 5 dello Statuto.

ART. 19 - CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI
1. Alle spese per il normale funzionamento, di rappresentanza e per il conseguimento dei fini dell’Unione, si provvederà col contributo delle Province associate che viene fissato dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, sulla base di quote pro–capite, con riferimento alla popolazione risultante dall’ultimo censimento.
2. Alle iniziative straordinarie proposte dal Comitato Direttivo potrà farsi fronte anche con contributi straordinari da parte degli enti associati.

ART. 20 - DURATA DELLE CARICHE
4. Tutti gli organi dell’Unione durano in carica per un intero ciclo amministrativo.
5. I componenti degli organi collegiali dell’Unione durano in carica per i rispettivi mandati nelle singole Amministrazioni.
6. Sono confermabili e decadono dalle cariche con la perdita della condizione che ne aveva consentito l'elezione negli organi stessi.
7. Nel caso di sospensione di un Consigliere provinciale, ai sensi dell’art.59 del Testo Unico degli Enti Locali, è previsto l’istituto della supplenza per l’esercizio della funzione di consigliere. Per tale supplenza è competente il Consiglio Provinciale di appartenenza. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
8. La cessazione dalle funzioni di Consigliere, Assessore e Presidente della Provincia comporta automaticamente la decadenza dalla carica di componente negli organi dell’Unione fatta eccezione per il Presidente che rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

ART. 21 - MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1. Per l’approvazione e le modifiche statutarie è competente l’Assemblea Generale.
2. Per l’esame e conseguenti deliberazioni relative a modifiche statutarie l’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione, con ordine del giorno scritto, con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti. Nelle successive convocazioni, da tenersi trascorsa almeno un’ora dall’orario indicato per la prima convocazione, l’Assemblea Generale è valida con la presenza di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni relative dovranno essere approvate dall’Assemblea Generale a maggioranza dei presenti.
4. L’Assemblea Generale, convocata nelle forme di cui al comma 2, può deliberare l’eventuale scioglimento dell’Unione con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
5. Deliberato lo scioglimento e dopo aver provveduto al saldo delle passività, il patrimonio dell’Unione è devoluto con deliberazione dell’Assemblea Generale ad organismi che perseguono finalità similari.

ART. 22 - NORMA FINALE E TRANSITORIA
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice Civile e alle norme che regolano il funzionamento dei Consigli Provinciali
 
   
  
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